Troppe cose tra quelle che vengono annunciate, dette o temute, non corrispondono al testo del DDL in esame al Senato. Ecco perché occorre ripristinare la verità sugli effettivi contenuti del DDL.
I seguenti punti costituiscono i pilastri di un DDL che ha il merito di avere armonizzato tre articoli contenuti nella Costituzione Italiana, perché siano finalmente letti ed interpretati in una visione d’insieme:
art. 15: La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge;
art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
art 112: Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
A differenza dell’art. 21 e dell’art.112, giustamente difesi dagli appartenenti alle categorie interessate, l’art.15 viene garantito, oggi, da questo Governo, non perché prevalga sugli altri due, ma perché si armonizzi con essi.
Il DDL intercettazioni, in quest’ottica, restituisce pari dignità al diritto alla riservatezza, al diritto di cronaca ed al diritto-dovere di indagine.
• Le intercettazioni potranno essere effettuate per le stesse tipologie di reato per le quali già oggi sono previste. Non è stata introdotta alcuna limitazione.
• Per reati di mafia e terrorismo tutto l’impianto normativo è inalterato. Non è stata prevista alcuna restrizione.
• Nessuna modifica rispetto alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti.
• Per reati di mafia e terrorismo sarà possibile continuare ad utilizzare le intercettazioni, telefoniche visive ed ambientali, in ogni luogo sia pubblico che privato.
• Sarà possibile utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti per mafia e terrorismo, anche se realizzati per procedimenti diversi.
• Nell’ambito dei reati ambientali , nel caso in cui vi sia una connessione con reati di mafia, non vi sarà alcun tipo di limitazione temporale alle intercettazioni.
• Nell’ambito dei reati ordinari, per disporre le intercettazioni ambientali, sarà necessario che nei luoghi interessati sia in corso attività criminosa, il c.d. sospetto di flagranza . Per i reati di mafia e terrorismo non è prevista alcuna limitazione.
• Il limite di 75 giorni alle intercettazioni è valido solo per reati ordinari e non è continuativo, per cui sarà possibile intercettare i soggetti indagati anche in momenti e periodi differenti, in relazione alle scelte investigative del P.M.
• Per fornire maggiori garanzie al cittadino è stato previsto che l’autorizzazione alle intercettazioni sarà concessa da un collegio giudicante e non da un singolo magistrato.
• Ancora al fine di una reale tutela della privacy e del regolare svolgimento delle indagini, è previsto il divieto di rilascio di copia di verbali, di supporti e decreti sulle intercettazioni ; è inoltre vietata la trascrizione di conversazioni riguardanti fatti circostanze e persone estranei alle indagini.
• L’attuale sistema sanzionatorio sulla pubblicazione degli atti di indagine colpisce i giornalisti ma non gli editori. Come peraltro già previsto per tantissime ipotesi di reato nei confronti di altre tipologie di imprese, si è deciso di estendere la normativa sulle responsabilità delle persone giuridiche alle società editrici, per i reati di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale.
• Resta garantito il diritto alla pubblicazione di notizie di indagine, ma ,a garanzia del corretto svolgimento delle indagini, non sarà possibile pubblicare atti o parte di essi, fino alla conclusione dell’indagine preliminare.
• A garanzia del cittadino, le intercettazioni, per le quali l’autorità giudiziaria dispone la distruzione, non potranno in alcun modo essere pubblicate; tutto ciò per evitare la divulgazione di intercettazioni (o stralcio di esse) inerenti soggetti estranei alle indagini, ed in ogni caso non aventi alcuna rilevanza penale.
• Nel pieno rispetto dell’art. 114 cpp, per evitare qualsiasi fuga di notizie dall’interno degli Uffici giudiziari, è previsto un innalzamento della pena a carico di quei soggetti che rivelino o agevolino la conoscenza di atti e notizie coperti dal segreto, di cui sono a conoscenza per motivi di servizio o di ufficio, stabilendo altresì che la competenza per le relative condotte sarà attribuita ad un Ufficio giudiziario diverso da quello dal quale è originata la fuga di notizie.
Per concludere, si sottolinea che il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, in una raccomandazione del 10 luglio 2003, ha ribadito che i giornalisti devono riferire ed effettuare commenti sul sistema giudiziario penale, ma nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza , che fa parte integrante del diritto ad un equo processo.
Di conseguenza , opinioni ed informazioni relative ai procedimenti penali in corso, dovrebbero essere diffuse attraverso i media solo se ciò non è lesivo della presunzione d’innocenza dell’indagato o dell’imputato; inoltre, nella raccomandazione, si auspica una informazione regolare nell’ambito dei procedimenti penali di interesse pubblico. Ma questa informazione deve essere fornita dalle autorità giudiziarie e dagli organi investigativi purché ciò non rechi pregiudizio al segreto istruttorio e non intralci i risultati dei procedimenti
E’ garantito quindi il diritto ad una informazione ufficiale e trasparente, e non il diritto all’acquisizione e divulgazione illecita di atti riservati.